CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24345 depositata il 10 agosto 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IRES – IRAP – IVA – Operazioni oggettivamente inesistenti – Soggetto privo di organizzazione – Irrilevanza della consapevolezza soggettiva del contribuente – Regolarità formale della contabilità – Accoglimento – in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente
Rilevato che
1. La società contribuente C.C.G.N. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2013 per IRES, IRAP e IVA, con il quale si disconoscevano costi relativi alle prestazioni del fornitore D. S.r.l. in quanto operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per essere state rese da soggetto privo di organizzazione, con conseguente recupero di maggiori imposte. L’atto impositivo traeva origine da una segnalazione della Direzione Provinciale di Bergamo relativa alla società fornitrice della odierna società contribuente.
2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso.
3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 17 settembre 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente abbia assolto all’onere della prova contraria in relazione alle prestazioni per cui è causa.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che
1. Con il primo motivo e pluriarticolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata conterrebbe un salto logico per avere affermato che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova per il fatto che l’atto impositivo sarebbe stato fondato sulla sola segnalazione della Direzione Provinciale di Bergamo e che la società contribuente avrebbe assolto al proprio onere della prova contraria. La contraddittorietà della decisione emergerebbe per il fatto di avere il giudice di appello affermato la sufficienza degli indizi dell’Ufficio e l’insufficienza di una segnalazione non corredata da riscontri specifici. Osserva, peraltro, parte ricorrente come non ci sia stato adeguato vaglio degli elementi addotti dall’Ufficio e che sia erronea la valutazione della consapevolezza della società circa il comportamento del fornitore. Osserva, inoltre, parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe ritenuto decisivi elementi quali la documentazione contabile, nonché gli strumenti di pagamento che non possono essere sufficienti a sostenere l’assolvimento dell’onere della prova.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36 comma 1, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente avrebbe assolto al proprio onere della prova, non avendo indicato la fonte degli elementi di prova da cui ha tratto il proprio convincimento.
3. Il secondo motivo va esaminato per primo in quanto pregiudiziale. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del motivo, non trattandosi di revisione della valutazione delle prove.
4. Il secondo motivo è infondato. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne’, peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente abbia assolto al proprio onere della prova, ricavando tale conclusione dalla documentazione prodotta dalla società contribuente. La decisione, per quanto sintetica, appare coerente e comprensibile.
5. Vanno rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità del primo motivo, sia quella relativa al difetto di specificità, essendo il motivo sufficientemente ancorato agli atti e ai documenti di causa, sia quanto alla omessa descrizione dei fatti che hanno preceduto il giudizio di legittimità, sia in relazione alla individuazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di censura, sinteticamente tratteggiate.
6. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non solo in quanto non più deducibile tale censura nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8053/2014, cit.), ma soprattutto perché il motivo, in parte qua, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non ha inteso fondare la propria decisione dalla carenza del coacervo indiziario addotto dall’Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, bensì sull’assolvimento della prova contraria da parte della società contribuente. Vero è che il giudice di appello avrebbe ritenuto come insufficiente l’attività di recepimento della segnalazione della Direzione Provinciale di Bergamo, ma non ha tratto da tale circostanza argomenti a fondamento della decisione, in quanto si è indirizzato sull’esame degli elementi di prova addotti dalla società contribuente.
7. Fondato è, invece, il motivo nella parte in cui deduce l’irrilevanza della consapevolezza soggettiva del contribuente, posto che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass., sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628).
8. Fondato è, inoltre, il motivo nella parte in cui deduce che non possano avere rilievo decisivo le scritture contabili, il libro giornale, le fatture e la copia degli assegni concernenti i pagamenti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può avere rilievo al riguardo la regolarità della contabilità, come anche l’effettività dell’esecuzione delle prestazioni e dei relativi pagamenti, posto che la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati costituisce spesso strumento utilizzato allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628; Cass., sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619).
9. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha valorizzato ai fini della prova contraria del contribuente “le scrittura contabili e il libro giornale, le fatture e la copia degli assegni concernenti i pagamenti” e nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata provata la consapevolezza della società contribuente della frode fiscale consumata a monte non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo per quanto indicato in motivazione e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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