CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24904 depositata il 21 agosto 2023
Tributi – Maggiori dazi da applicare a importazioni in Italia – Agenzia delle Dogane – Prescrizione – Trattazione camerale – Svolgimento dell’udienza in modalità da remoto – Problemi di connessione del Presidente – Impossibilità di celebrazione dell’udienza pubblica – Trasformazione in udienza camerale non partecipata – Accoglimento
Rilevato che
l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, averso la sentenza n. 161/2022, depositata il 10/02/2022, con la quale la C.T.R. della Liguria ha confermato la decisione n. 421/2020 della C.T.P. di Genova e, conseguentemente, ha dichiarato prescritta la pretesa tributaria attivata dall’Ufficio nei confronti della (…), per riprese relative a maggiori dazi da applicare ai carichi di banane importati in Italia dalla contribuente;
che la (…) (già (…), in qualità di incorporante di (…) S.P.A.) si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
che la Procura Generale, in persona del sostituto P.G. Dott. A.C., ha depositato, altresì, le proprie conclusioni, ex art. 380-bis.1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2 art. 33 d.lgs. n. 546/1992…nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. comunque deciso la controversia a seguito di trattazione in camera di consiglio laddove, al contrario, la causa era stata originariamente avviata per la discussione in pubblica udienza, sia pure mediante collegamento audiovisivo, discussione mai svoltasi, tuttavia, a cagione dei “problemi di collegamento da parte del Presidente” che avrebbero dovuto imporre il rinvio della discussione ad altra data;
che il motivo è fondato;
che, per effetto del rinvio ai precedenti artt. 33 ss., contenuto nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, la C.T.R. tratta la causa in camera di consiglio (art. 33), salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Fermo restando che, in entrambe le ipotesi, le parti hanno la facoltà di depositare documenti e memorie illustrative (nei termini consentiti dall’art. 32, commi 1 e 2), (a) mentre nel primo caso (i.e., trattazione camerale) sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio (cfr. l’art. 32, comma 3), nella quale il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia (cfr. l’art. 34, comma 2), al contrario, (b) nella seconda evenienza (e, cioè, nel caso di udienza pubblica) tali note non sono previste, giacché il relatore è chiamato ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia e, quindi, le parti presenti sono ammesse alla discussione dal presidente (art. 34, comma 1);
che tale disciplina “ordinaria” è stata, tuttavia, incisa dall’art. 16 del d.lgs. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, il cui comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, conseguente alla novella operata dall’art. 135 del d.l. n. 34 del 2020 (non trovando applicazione, nella specie e contrariamente a quanto osservato dalla P.G., la disciplina introdotta dall’art. 27 del d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività, limitata al periodo di emergenza epidemiologica, era destinata a cessare alla data del 31 luglio 2021 – dunque, prima dello svolgimento dell’udienza del 29 ottobre 2021. Cfr. il comma 1 del cit. art. 27), include, tra le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche quella a distanza, mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, rinviando poi ad uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’individuazione delle regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza (cfr. art. 16, comma 4, penultimo periodo);
che con decreto direttoriale prot. n. RR46 dell’11.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16.11.2020, sono state quindi individuate le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze svolte in modalità da remoto: in particolare, l’art. 3, comma 3 di tale decreto dispone che “In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2”;
che, tanto premesso, osserva il Collegio che dal verbale di udienza svoltasi innanzi alla C.T.R. della Liguria il 29.10.2021 (verbale trascritto, ai fini della specificità del motivo, alle pp. 7 ed 8 del ricorso) emerge che: 1) a tale data la causa era stata avviata per la trattazione in pubblica udienza, ex art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) era stato disposto lo svolgimento dell’udienza in modalità da remoto; 3) il Presidente aveva ammesso le parti alla discussione; 4) non fu, tuttavia, possibile celebrare in concreto l’udienza “causa problemi di collegamento del Presidente”. Emerge altresì che, cionondimeno, “successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il Collegio si ritira in camera di consiglio”, all’esito della quale è stata poi depositata la sentenza in questa sede gravata;
che l’impossibilità di celebrazione, in concreto, dell’udienza pubblica del 29.10.2021, a cagione dei problemi di collegamento da remoto del Presidente avrebbe dovuto obbligatoriamente determinarne, secondo quanto prescritto dal cit. art. 3, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. (…) dell’11.11.2020, la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza e non certo la sua trasformazione (come invece avvenuto nella specie) in udienza camerale non partecipata (peraltro, e solo per completezza espositiva, la medesima soluzione va affermata, all’evidenza, anche in relazione alla celebrazione dell’udienza pubblica da remoto disposta ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020);
che consegue a quanto precede la nullità della sentenza impugnata in questa sede (emessa all’esito di tale ibrida – e non contemplata, dalla disciplina ordinaria, come emergenziale – trattazione in modalità pubblico-camerale) per la violazione del diritto del diritto di difesa della odierna ricorrente (arg. da Cass., sez. un., 25/11/2021, n. 36596, Rv. 663244-01), privata della possibilità (a) di esporre le proprie difese conclusive nel corso della discussione (art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992), nonché (b) di avanzare istanza di differimento della discussione (art. 34, comma 3), tanto più considerando che alla stessa (c) non era neppure consentito, prima dell’udienza, il deposito di brevi repliche scritte (previsto dall’art. 32, comma 3, per la sola trattazione in camera di consiglio);
Ritenuto che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei residui. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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