cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28119 depositata il 27 settembre 2022 – Il principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito”. Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria

Il principio della tutela del legittimo affidamento "si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito". Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20088 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con im- pianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n.504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati

In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con im- pianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n.504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19788 depositata l’ 11 luglio 2023 – Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 – Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l’atto introduttivo del processo quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa tributaria in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l’attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell’ente impositore resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», non per questo può trascurarsi che l’ente impositore fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto

Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa tributaria in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l'attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell'ente impositore resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l’ente impositore fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto

Corte di Cassazione, sentenza n. 23584 depositata il 2 agosto 2023 – Il principio di non contestazione non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie

Il principio di non contestazione non elide l'operatività dell'altro principio - operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20078 depositata il 13 luglio 2023 – Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20077 depositata il 13 luglio 2023 – Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui all’art. 38 bis comma 2   del   P.R.   n.   633   del   1972   a   favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui all’art. 38 bis comma 2   del   P.R.   n.   633   del   1972   a   favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23100 depositata il 13 luglio 2023 – Contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede

Contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede

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