cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26680 depositata il 15 settembre 2023 – Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile e consiste nell’adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali; la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l’ente impositore non e’, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest’ultima norma per accertare l’imposta dovuta

Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali; la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l'ente impositore non e', in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26653 depositata il 15 settembre 2023 – Estinzione del giudizio, ai sensi della l. n. 197 del 2022, artt. 1, commi 194 e 198 (definizione agevolata)

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 26653 depositata il 15 settembre 2023 Tributi - Avviso di accertamento - ICI - Estinzione procedimento Rilevato 1. La contribuente (...) SRL ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di (...) relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre 2023 – Le perizie estimative o consulenza  tecnica  di  parte hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi e può essere prodotta nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello

Le perizie estimative o consulenza  tecnica  di  parte hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi e può essere prodotta nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28559 depositata il 18 ottobre 2021 – Ai sensi dell’art.  55  del d.P.R. n. 633 del 1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo – e preclude che l’imposta versata  sugli acquisti  di beni  e servizi  nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

Ai sensi dell'art.  55  del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio - il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo - e preclude che l'imposta versata  sugli acquisti  di beni  e servizi  nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1020 depositata il 20 gennaio 2016 – In tema di I.V.A., ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

Corte di Cassazione, sentenza n.13781 depositata il 18 maggio 2023 – La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2095 depositata il 24 gennaio 2023 – Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 – La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte

La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte

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