cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33769 depositata il 23 dicembre 2025 – In tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006 per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative

In tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33725 depositata il 23 dicembre 2025 – In tema di società di comodo, l’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale

In tema di società di comodo, l'art. 30 della L. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33713 depositata il 23 dicembre 2025 – La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025 Avvisi d'accertamento - TARSU/TIA - Comunicazioni e notificazioni - Contribuente - Difesa tecnica - Importo - Procura - Deposito cartaceo - Accoglimento Fatti di causa Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quattro avvisi d'accertamento riguardanti la TARSU/TIA, notificatigli [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32096 depositata il 10 dicembre 2025 – In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 32067 depositata il 10 dicembre 2025 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell' art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32109 depositata il 10 dicembre 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

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