cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25427 depositata il 16 settembre 2025 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25263 depositata il 16 settembre 2025 – Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all’art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell’atto, mediante lettera raccomandata, l’avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all'art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell'atto, mediante lettera raccomandata, l'avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25261 depositata il 16 settembre 2025 – La violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), D.Lgs. n. 546/1992 – di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza della mera “insufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione

La violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all'art. 36, comma 2, num. 4), D.Lgs. n. 546/1992 - di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza della mera "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25255 depositata il 15 settembre 2025 – La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25168 depositata il 14 settembre 2025 – Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 19, lett. f), del D.Lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico

Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del D.Lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25158 depositata il 14 settembre 2025 – Nel caso in cui dall’avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come “manipolata” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

Nel caso in cui dall'avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come "manipolata" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24977 depositata il 10 settembre 2025 – La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24968 depositata il 10 settembre 2025 – Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

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