CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36447 depositata il 29 dicembre 2023
Tributi – Diniego restituzione di somme – Definizione agevolata – Condono – Divieto restituzione somme corrisposte – Effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale – Perfezionamento della definizione agevolata – Successivo giudicato favorevole al contribuente – Rinvio
Rilevato in fatto che
1. La società HUBS SRL impugnava, avanti alla CTP di Roma, il diniego, da parte dell’Ufficio, della restituzione di somme corrisposte in via di definizione agevolata e sancite come non dovute da statuizioni passate in giudicato all’esito di contenziosi tributari proseguiti (anche ad impulso della difesa erariale) per l’accertamento del merito della pretesa impositiva.
2. Le tesi della società non erano apprezzate nei gradi di merito.
3. Ricorre la HUBS SRL con quattro motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380 c.p.c., comma 1 bis.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Ritenuto in diritto che
1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 623”.
2. Con il secondo motivo denuncia l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (la contraria volontà dei contendenti alla estinzione dei giudizi tributari inerenti la pretesa impositiva), con correlativa violazione e/o falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46″.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
4. Con il quarto motivo si duole della “Violazione dell’art. 2033 c.c. di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
5. I motivi, pur formulando differenti profili di censura, si reggono sul medesimo presupposto secondo cui nessuna delle norme che disciplinano la “rottamazione” di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 623 prevederebbe effetti sul giudizio di merito, come l’estinzione del processo o l’obbligo di rinunzia, ovvero, sotto altro versante, l’esplicita irripetibilità delle somme versate.
5.1. A tale riguardo, è noto al Collegio che è principio generale, anche di ordine pubblico, che, in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l’avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente: l’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere quelle somme di denaro che il secondo esige, in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento (Cass. n. 20741 del 25/09/2006; n. 20650 del 14/10/2015; n. 4566 del 06/03/2015).
5.2. Salvo previsioni normative eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass., Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass., 13/04/2012 n. 584; Cass., 17/07/2014, n. 16339; Cass., Sez. U., 27/01/2016, n. 1518).
5.3. Tali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. Ed invero, sebbene, a stretto rigore, non si tratti di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché opera “a posteriori” e non “a priori”, né di una transazione (pure talvolta ritenuta in giurisprudenza, vedi Cass., Sez. U., n. 14828 del 05/06/2008; Cass. n. 11427 del 03/06/2015) o di una novazione perché, in entrambe le ipotesi, manca l’origine bilaterale volontaria tipica dei contratti, il condono fiscale costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da una analisi della varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva – che come già detto ne costituisce la ratio – di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell’esatto accertamento dell’imponibile. Il condono, dunque, non ha, e non può avere, effetti che vadano oltre il proprio ambito: esso comporta l’effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale, senza precludere l’accertamento su altre imposte. (…)” (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 20650; conf. Cass. n. 7661 del 02/04/2020).
5.6. Per quanto attiene al profilo della revocabilità del consenso alla definizione agevolata delle controversie tributarie, va inoltre richiamato il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme corrisposte, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge; altrimenti, verrebbe svilita la stessa “ratio” dell’istituto, rendendo peraltro privo di una reale giustificazione il vantaggio che il legislatore tributario ha scelto di assicurare al contribuente che decide di beneficiare dell’istituto premiale (Cass. n. 27067 del 2017, Cass. n. 11735 del 2011 e, di recente, Cass. n. 25945 del 2023).
6. Fatti salvi i principi ora richiamati, deve tuttavia rilevarsi che le sentenze della CTP di Roma n. 1815/2014 e 18106/2014, che hanno accolto i ricorsi del contribuente, sono passate in giudicato in data successiva a quella della definizione agevolata, come da copie prodotte nel presente giudizio, munite della relativa attestazione.
La fattispecie in esame presenta pertanto una evidente peculiarità, ponendosi la questione del rapporto, ai fini del preteso rimborso, tra perfezionamento della definizione agevolata ai sensi della L. n. 147 del 2013 (art. 1, comma 618-623) e successivo giudicato favorevole al contribuente, peculiarità che ne rende opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo per assegnazione alla pubblica udienza.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24668 - In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r.…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20956 del 1° luglio 2022 - In tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183037 - Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…