CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23295 depositata il 28 agosto 2024 – Per il diritto all’esenzione dell’imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro
Per il diritto all'esenzione dell'imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro