cassazione tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23295 depositata il 28 agosto 2024 – Per il diritto all’esenzione dell’imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro

Per il diritto all'esenzione dell'imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23270 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20816 depositata il 25 luglio 2024 – In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l. n. 130 del 2022, è una norma di natura sostanziale e non processuale, sicchè la stessa si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022

In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l. n. 130 del 2022, è una norma di natura sostanziale e non processuale, sicchè la stessa si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21318 depositata il 30 luglio 2024 – In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell'immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23303 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal Giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal Giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23288 depositata il 28 agosto 2024 – I proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all’autore dell’illecito sussisteva l’intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi

I proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23309 depositata il 29 agosto 2024 – Finanziamenti in contanti effettuati da soci quantificati ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23309 depositata il 29 agosto 2024 Tributi - Avviso di accertamento - IVA, IRES e IRAP - Finanziamenti in contanti effettuati da soci quantificati ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati - Definizione agevolata dei carichi pendenti - Rigetto Rilevato che 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23284 depositata il 28 agosto 2024 – La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

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