CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35575 depositata il 20 dicembre 2023
Tributi – Cartella di pagamento – Omesso versamento acconti IRES – Disconoscimento crediti di imposta – Diniego definizione agevolata – Accoglimento
Rilevato che
1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte, per il profilo ancora d’interesse che T.C. per l’ingegneria Documentaria Multilingue in liquidazione presentò ricorso avverso la cartella di pagamento con cui l’Ufficio recuperò, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi 2012 (anno d’imposta 2011) l’omesso versamento di acconti IRES nonché una maggiore imposta per disconoscimento di crediti di imposta riferiti ad annualità precedenti per cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, né comparivano nella dichiarazione fiscale riferita all’annualità 2011.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 470/2016, accolse parzialmente il ricorso affermando che l’ufficio non avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dell’imposta di disconoscimento del credito mediante utilizzo dello strumento della procedura automatizzata, essendo necessaria la notifica di un avviso di accertamento, dovendo riscontrare l’ufficio quanto richiesto ed utilizzato in sede di compensazione con i dati riportati nelle dichiarazioni presentate. La decisione venne confermata dal giudice di seconde cure con conseguente rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate.
2. Nelle more della definizione del procedimento la società contribuente ha poi presentato domanda di definizione agevolata del D.L. n. 118 del 2018, ex art. 6, la quale è stata respinta con atto di diniego prot. 66732, notificato a mezzo pec in data 23 luglio 2020, ed impugnata dinanzi a questa Corte.
L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con un motivo, resiste con controricorso il Consorzio (atteso che pur essendovi nell’intestazione dell’atto “controricorso – ricorso incidentale” non è stata formulata alcuna censura alla decisione).
La società contribuente impugna l’atto di diniego con un motivo.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.
2. Con il primo motivo di impugnazione dell’atto di diniego, la società contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che l’istanza di definizione agevolata è stata respinta sull’assunto che la controversia non rientrasse tra quelle definibili poiché avente ad oggetto una cartella di pagamento.
3. Va esaminato in via pregiudiziale il ricorso avverso il diniego di condono posto che l’accoglimento renderebbe superfluo l’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
4. Il ricorso è fondato.
Nell’atto di diniego della definizione agevolata della controversia si osserva che “Al paragrafo 2.3 della circolare n. 6 del 2019 si afferma che la definizione agevolata di cui all’art. 6 attiene alle controversie pendenti “aventi ad oggetto atti impositivi” vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Dal momento che l’art. 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene, indicate dai contribuenti e dai sostituti di imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate”.
5. Tale conclusione non è condivisibile.
Al riguardo è sufficiente richiamare la pronuncia di queste S.U. n. 18298 del 2021 secondo cui in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
6. Ne deriva la fondatezza del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, restando assorbito il ricorso proposto dall’Agenzia.
Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di T.C. per l’ingegneria Documentaria Multilingue in liquidazione avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.