CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36332 depositata il 29 dicembre 2023 – Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi “presupposti” agli atti impositivi (rilevabili d’ufficio), non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere; esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Le controversie tra il concessionario e il privato,, sono sono devolute alla giurisdizione tributaria, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti