CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36332 depositata il 29 dicembre 2023
Tributi – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Ingiunzione di pagamento per IMU e TARSU – Difetto di giurisdizione – Potere di accertamento tributario – Accoglimento
Rilevato che
S. S.p.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello di A.F. D. S.r.L. avverso la sentenza n. 2541/2020 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dalla Concessionaria sulla scorta di ingiunzioni di pagamento per IMU e TARSU del (…) di spettanza del Comune di Salerno, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
la società contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “illegittimità della sentenza impugnata… per difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Regionale – violazione dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice Tributario: violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19 nonché del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133 (codice del processo amministrativo) – violazione dei limiti interni della giurisdizione del Giudice Tributario: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, comma 3 e art. 7, comma 5” e lamenta che la Commissione tributaria regionale sia sia erroneamente “pronunciata sulla legittimità del contratto di riscossione intercorso tra la S. Spa ed il Comune di Salerno, affermandone l’invalidità in quanto non adottato dal consiglio comunale”, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice tributario, esorbitando, in ogni caso, “dall’ambito di cognizione incidentale del Giudice Tributario le questioni afferenti alla legittimità di provvedimenti” amministrativi, come quello in esame;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c…. (per essere)… la CTR Campania… incorsa in un vizio di ultra o extra petita, atteso che il contribuente ha eccepito che la S. Spa non aveva legittimazione passiva per il periodo antecedente il contratto e non che tale atto fosse illegittimo in quanto non adottato dal consiglio comunale”;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) e art. 21 (termine per la proposizione del ricorso) ” lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente omesso di rilevare che il contribuente era tenuto ad “impugnare le ingiunzioni fiscali sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, impugnabile, invece, soltanto per vizi propri”;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la motivazione del tutto apparente” in quanto la Commissione tributaria regionale “… avrebbe dovuto idoneamente spiegare i motivi per cui, alla luce di quanto disposto dall’art. 107 TUEL, il quale, nell’indicare, tra le funzioni attribuite ai dirigenti, la “stipulazione dei contratti” (comma 3, lett. c),… (e del)la produzione dell’odierna ricorrente, ossia il contratto intercorso con il Comune di Salerno del 2 maggio 2015 (Rep. N. 26016 reg.), ed avente ad oggetto “Contratto per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle comunali diverse”…, sottoscritto dal Dirigente dell’Ente… il preavviso di iscrizione ipotecaria…(era)… illegittimo;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 267 del 2000, art. 107 e 42” sulle funzioni ed i poteri del consiglio comunale e dei dirigenti con riguardo al contratto intercorso tra il Comune di Salerno e la S. Spa, del (…) (Rep. N. (…) reg.), avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle comunali diverse”, recante sottoscrizione del Dirigente dell’Ente;
2.1. il primo motivo è infondato;
2.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19003 del 5 luglio 2023), sulla scorta di principi che il Collegio pienamente condivide, va richiamato l’insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 17485 del 14.07.2017 in motiv.; Cass. S.U. 6.03.2006, n. 6265), secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi “presupposti” agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere;
2.3. esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal Giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato;
2.4. le S.U., con sentenza dell’8.07.2003, n. 10783, hanno riconosciuto quindi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, soltanto le controversie tra il concessionario e l’Amministrazione, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti (in applicazione di tale principio, in una controversia in cui il contribuente aveva allegato, contro il nuovo concessionario della riscossione delle imposte, subentrato al primo, la illegittimità – ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 41 – del provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate che aveva disposto il passaggio del carico tributario dal primo concessionario al secondo, in ragione della scadenza della concessione, la Corte ha affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U., Sentenza n. 774 del 16/11/1999; Cass. 9.04.2019, n. 9925);
3.1. il secondo motivo è fondato;
3.2. la Commissione tributaria regionale, dopo aver premesso che “la società ricorrente (ndr. l’odierna controricorrente) aveva dedotto, fra l’altro, l’illegittimità dell’incarico conferito alla s.p.a. S. per la notifica del cointestato preavviso”, ha affermato quanto segue: “… la s.p.a. S. ha prodotto in giudizio il contratto di riscossione coattiva stipulato in data (…) col Comune di Salerno. Tale contratto, come già affermato in consimili vicende da questa C.T.R., non costituisce un valido documento giustificativo dell’attribuzione concreta alla concessionaria del potere di accertamento tributario di che trattasi. Non può infatti bastare a riguardo un conferimento d’incarico ad opera di soggetto diverso dal Consiglio comunale, avendone quest’ultimo competenza esclusiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma , lett. e). Pertanto il preavviso contestato col ricorso introduttivo di causa va annullato per mancato riscontro della legittimazione della s.p.a. S. ad adottarlo”;
3.3. poste tali premesse, va evidenziato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati (cfr. Cass. n. 27920 del 13/12/2013; conf. Cass. n. 28983 del 18/10/2023; n. 20713 del 17/07/2023; n. 5952 del 14/03/2014);
3.4. nel caso in esame, dall’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e trattandosi di censura ex art. 360, n. 4 che consente al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito, emerge che la società contribuente si era limitata, nel ricorso di primo grado ed anche in appello, a rilevare il “difetto di legittimazione attiva della S. spa nel Comune di Nocera inferiore (SA) in quanto non risulta(va)… alcuna stipula di contratto che preved(esse)… una riscossione relativa alle annualità (…), oggetto dei tributi indicati nell’impugnato preavviso di ipoteca”, ribadendo, in sede di gravame, di aver dedotto in merito al “difetto di legittimazione attiva della S. SpA per il periodo antecedente alla data di stipula del Contratto ((…)), visto che in esso non…(c’era)… alcuna previsione di riscossione per il suddetto antecedente periodo”;
3.5. ne consegue che la Commissione tributaria regionale non poteva dichiarare, d’ufficio, la nullità della convenzione in oggetto tra S. e l’ente comunale, in quanto stipulata senza l’autorizzazione mediante delibera del Consiglio comunale, atteso che, vertendo il tema, nella specie, direttamente sull’illegittimità dell’atto a sostegno delle pretese della parte istante, una diversa ragione di nullità non poteva essere rilevata d’ufficio né poteva essere dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella inizialmente proposta dalla parte nell’esercizio del suo diritto d’azione;
3.6. la nullità assoluta della convenzione non avrebbe dovuto essere rilevata, quindi, d’ufficio dai Giudici di merito indipendentemente dalle asserzioni della parte ricorrente in primo grado;
4.1. sono inammissibili i rimanenti motivi, aventi ad oggetto questioni che il Giudice di merito non ha esaminato perché assorbite;
4.2. va ribadito, infatti, che in tema di ricorso per cassazione, nell’ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado di merito (cfr. Cass. n. 15583 del 08/07/2014);
5. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarati inammissibili i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Processo tributario: potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi e competenza del giudice tributario delle controversie tra tra il concessionario e il privato, quandanche siano posti in discussione la…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22452 depositata il 18 luglio 2022 - Il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione, - potere che è espressione del principio generale,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 - Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…