cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11974 depositata il 5 maggio 2023 – Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11633 depositata il 4 maggio 2023 – Sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197 al fine di avvalersi della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti

Sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197 al fine di avvalersi della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12184 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell’obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è sussumibile sotto la specie dell'obbligazione solidale passiva; ne consegue che al rapporto dei due soggetti con il fisco debbono necessariamente essere applicati i principi che regolano tale tipo di obbligazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11619 depositata il 4 maggio 2023 – L’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell’emissione della disposizione abrogatrice

L'eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l'abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell'emissione della disposizione abrogatrice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11993 depositata il 5 maggio 2023 – La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11783 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso è costituito dall’individuazione del relativo dies a quo col momento in cui – nell’assolvere al pagamento – il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell’acconto, mentre in diversa ipotesi – cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso è costituito dall'individuazione del relativo dies a quo col momento in cui - nell'assolvere al pagamento - il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell'acconto, mentre in diversa ipotesi - cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10846 depositata il 24 aprile 2023 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3, dell’art. 19 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3, dell’art. 19 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12218 depositata l’ 8 maggio 2023 – In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui alla l. n. 724 del 1994, art. 30 comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, il 2 per cento del valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), t.u.i.r., anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito

In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui alla l. n. 724 del 1994, art. 30 comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, il 2 per cento del valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), t.u.i.r., anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito

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