cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9278 depositata l’ 8 aprile 2025 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l’illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all’interno delle microzone stesse in attuazione dell’art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle microzone stesse in attuazione dell'art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9280 depositata l’ 8 aprile 2025 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9192 depositata l’ 8 aprile 2025 – Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9185 depositata l’ 8 aprile 2025 – L’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito

L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9023 depositata il 5 aprile 2025 – E’ il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

E' il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9221 depositata l’ 8 aprile 2025 – Nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una Spa), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una Spa), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9210 depositata l’ 8 aprile 2025 – In tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d’ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l’atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà

In tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d'ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l'atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8716 depositata il 2 aprile 2025 – In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

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