cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22119 – Il vizio di violazione di legge, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può concernere esclusivamente l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche

Il vizio di violazione di legge, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può concernere esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22137 – La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22135 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21765 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21451 – La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21869 – Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale

Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21866 – L’affrancamento ai fini fiscali di tale posta attiva a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, ha la funzione di sottrarre tale posta, la quale non concorre alla formazione del reddito imponibile della società

L'affrancamento ai fini fiscali di tale posta attiva a seguito del versamento dell'imposta sostitutiva, ha la funzione di sottrarre tale posta, la quale non concorre alla formazione del reddito imponibile della società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21709 – La sentenza è affetta da motivazione apparente per aver effettuato l’affermazione del principio di diritto senza l’indicazione dell’applicazione nello specifico contesto relativo alla controversia

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21709 Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza - Motivazione apparente - Affermazione del principio di diritto - Mancata indicazione dell’applicazione nello specifico contesto relativo alla controversia Rilevato che Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dal ricorso si evince che: la società C.G. & c. snc [...]

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