cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16690 – Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16677 – L’obbligo della motivazione prevede la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazione, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa

L'obbligo della motivazione prevede la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16539 – In tema di imposta di registro, l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell’enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui si fa riferimento

In tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento

Corte di Cassazione sentenza n. 6548 depositata il 27 aprile 2012  – La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia inerente in senso ampio all’impresa, “ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”

La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia inerente in senso ampio all'impresa, "ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16597 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

In tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2021, n. 16670 – Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16762 – L’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, norma che imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, inoltre l’applicazione della norma in parola non resta limitata alle sole operazioni simulate, ma è consentita anche in presenza di atti negoziali veri, purché sia stata raggiunta la prova che i redditi oggetto di ripresa a tassazione siano riconducibili alla sfera giuridica del contribuente

L'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, norma che imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, inoltre l'applicazione della norma in parola non resta limitata alle sole operazioni simulate, ma è consentita anche in presenza di atti negoziali veri, purché sia stata raggiunta la prova che i redditi oggetto di ripresa a tassazione siano riconducibili alla sfera giuridica del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall’art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente

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