cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 aprile 2021, n. 9352 – In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2021, n. 9143 – La rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 cod. proc. civ. produce l’estinzione del processo anche in caso di assenza di accettazione, poiché tale atto non ha carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata

La rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 cod. proc. civ. produce l'estinzione del processo anche in caso di assenza di accettazione, poiché tale atto non ha carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8886 – Responsabilità dell’amministratore per l’omesso pagamento di imposte a condizioni della esistenza di violazione dei doveri

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8886 Imposte - Omesso pagamento - Responsabilità dell’amministratore - Violazione dei doveri - Condizioni Rilevato che Rigettando l'impugnazione spiegata dal contribuente, la Commissione Tributaria Centrale - sezione di Milano (in appresso, per brevità: C.T.C.), con la sentenza n. 1210/2013 del 19 marzo 2013, dichiarava G.H., consigliere [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8120 – Il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8885 – La riscossione per l’intero credito poteva attivarsi solo a partire dalla data di definitività – acclarata in sede giudiziale – dei suddetti avvisi di accertamento e non – come invece avvenuto nella specie – precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello dell’odierno giudizio

La riscossione per l'intero credito poteva attivarsi solo a partire dalla data di definitività - acclarata in sede giudiziale - dei suddetti avvisi di accertamento e non - come invece avvenuto nella specie - precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello dell'odierno giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8812 – La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare

La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8807 – Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, sicché «per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti

Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, sicché «per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti

Torna in cima