cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27416 depositata il 22 ottobre 2024 – Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 27699 depositata il 25 ottobre 2024 – In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto

In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 27348 depositata il 22 ottobre 2024 – Alla tassazione separata sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ ultimo periodo dell’art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27351 depositata il 22 ottobre 2024 – L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24613 depositata il 19 settembre 2024 – La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004 – La notificazione di avviso di liquidazione d’imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l’art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l’amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

La notificazione di avviso di liquidazione d'imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l'art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l'amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

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