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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 – Preventiva comunicazione di irregolarità – Credito d’imposta già compensato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Preventiva comunicazione di irregolarità - Credito d'imposta già compensato - Indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell'agevolazione - Accoglimento Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigettava l'appello proposto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27945 depositata il 29 ottobre 2024 – Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25196 depositata il 19 settembre 2024 – La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27948 depositata il 29 ottobre 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27253 depositata il 21 ottobre 2024 – Con riguardo all’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL il giudizio di ottemperanza sarebbe precluso solo per le sentenze che condannano l’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, rimanendo ammissibile con riguardo alle sentenze che comportino obblighi di fare o comunque non contengano pronunce di condanna al pagamento di somme determinate

In tema di contenzioso tributario il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27268 depositata il 21 ottobre 2024 – Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’Ufficio, qualora la cancelleria – a seguito della relata di notifica dell’avviso di udienza attestante la morte dell’unico difensore – provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall’art. 377, secondo comma, c.p.c. ma consenta, altresì, come è avvenuto nel presente caso, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore

Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'Ufficio, qualora la cancelleria - a seguito della relata di notifica dell'avviso di udienza attestante la morte dell'unico difensore - provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall'art. 377, secondo comma, c.p.c. ma consenta, altresì, come è avvenuto nel presente caso, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27261 depositata il 21 ottobre 2024 – L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

L'esercizio di un'attività professionale nell'ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18671 depositata il 9 luglio 2024 – La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l’instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza

La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l'instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza

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