cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27664 depositata il 25 ottobre 2024 – In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento l’atto che venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata

In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento l’atto che venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29798 depositata il 19 novembre 2024 – Rientrano nella categoria D/8 gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.)

Rientrano nella categoria D/8 gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.)

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 30607 depositata il 28 novembre 2024 – L’applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all’esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività. Detta ultima si ritiene sussistente quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. La società evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di componenti presuntivi e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l’imponibile minimo

L'applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all'esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività. Detta ultima si ritiene sussistente quando l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. La società evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di componenti presuntivi e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l'imponibile minimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 29806 depositata il 19 novembre 2024 – L’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno – non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito – il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione

L'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno - non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito - il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29763 depositata il 19 novembre 2024 – Estinzione del giudizio a seguito di domanda definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29763 depositata il 19 novembre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Errata indicazione codice fiscale - Società consolidate - Interessi passivi - Domanda definizione agevolata - Estinzione del giudizio Rilevato che 1. L'Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento ex [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28896 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28022 depositata il 30 ottobre 2024 – Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio ai fini del redditometro, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente

Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio ai fini del redditometro, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 29779 depositata il 19 novembre 2024 – Con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi

Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi

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