cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29027 dell’ 11 novembre 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29024 dell’ 11 novembre 2024 – In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27000 depositata il 17 ottobre 2024 – L’impugnazione di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo

L'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23528 depositata il 2 settembre 2024 – Il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’ 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992

Il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’ 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28967 depositata l’ 11 novembre 2024 – Controllo automatizzato dichiarazione UNICO

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28967 depositata l' 11 novembre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Controllo automatizzato dichiarazione UNICO - Tardività della relativa notifica - Accoglimento Rilevato che Lo.Sa.(d'ora in avanti, anche "la contribuente") propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli avverso una cartella di pagamento emessa in esito al controllo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28942 depositata l’ 11 novembre 2024 – Il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito

Il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28346 depositata il 4 novembre 2024 – La riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito

La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 28880 depositata l’ 8 novembre 2024 – In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell’associazione non riconosciuta, la perdita della natura de commercializzata dell’attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l’ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di trasparenza

In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura de commercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di trasparenza

Torna in cima