cassazione tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23536 depositata l’ 8 agosto 2023 – Si applica, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti – il principio di diritto secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicché, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio

Si applica, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti - il principio di diritto secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l'impugnativa prospetti questioni personali), con l'effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicché, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 1052 depositata il 18 gennaio 2007 – Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria (oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’ obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell’ art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria (oggi l'Agenzia delle Entrate) l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all' obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell' art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23877 depositata il 4 agosto 2023 – E’ consentito al contribuente ripartire il credito d’imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa,

E' consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa,

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23487 depositata il 2 agosto 2023 – In tema di IRAP la locazione di uno studio, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista

In tema di IRAP la locazione di uno studio, l'utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista

Corte di Cassazione, sentenza n. 6686 depositata il 6 marzo 2023 – Il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario (in luogo di quello ordinario), in difetto di eccezione di parte o rilievo d’ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina anche condonistica, in particolare ai fini della valutazione dei presupposti di legge per l’applicazione della definizione agevolata e per la verifica di fondatezza del relativo diniego

Il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario (in luogo di quello ordinario), in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina anche condonistica, in particolare ai fini della valutazione dei presupposti di legge per l’applicazione della definizione agevolata e per la verifica di fondatezza del relativo diniego

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19986 depositata il 12 luglio 2023 – L’atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d’imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell’atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

L'atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d'imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell'atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2380 depositata il 25 gennaio 2023 – Ove l’accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore

Ove l'accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11315 depositata il 2 maggio 2023 – La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

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