La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 32897 depositata l’ 8 novembre 2022 – La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato
il 4 Febbraio, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione ordinanza n. 32889 depositata l’ 8 novembre 2022 – In tema di «accertamento standardizzato» mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la «presunzione» alla concreta realtà economica dell’impresa, al che consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente
il 4 Febbraio, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, parametrizzazione reddito
In tema di «accertamento standardizzato» mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la «presunzione» alla concreta realtà economica dell’impresa, al che consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l’ 8 novembre 2022 – Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione
il 4 Febbraio, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario
Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 2906 depositata il 31 gennaio 2023 – In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege” in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese
il 3 Febbraio, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi
In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege” in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2922 depositata il 31 gennaio 2023 – Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell’originaria dichiarazione reddituale, il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio – con riguardo alle modifiche apportate – deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa
il 3 Febbraio, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi
Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell’originaria dichiarazione reddituale, il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio – con riguardo alle modifiche apportate – deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2585 depositata il 27 gennaio 2023 – Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda
il 3 Febbraio, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2581 depositata il 27 gennaio 2023 – In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del c.d. “prezzo valore”, deve essere ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile sia avvenuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.
il 3 Febbraio, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, TRIBUTI INDIRETTI
In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del c.d. “prezzo valore”, deve essere ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile sia avvenuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2773 depositata il 30 gennaio 2023 – La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
il 2 Febbraio, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
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