cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22673 depositata il 12 agosto 2024 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22672 depositata il 12 agosto 2024 – Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16655 depositata il 14 giugno 2024 – L’applicazione del cd. metodo matematico di cui all’art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 integra una prova presuntiva e/o indiziaria, che rovescia sul contribuente l’onere di provare che il valore effettivo è inferiore ai parametri minimi stabiliti dal legislatore

L’applicazione del cd. metodo matematico di cui all’art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 integra una prova presuntiva e/o indiziaria, che rovescia sul contribuente l'onere di provare che il valore effettivo è inferiore ai parametri minimi stabiliti dal legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza depositata n. 21936 il 2 agosto 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero” (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero" (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20560 depositata il 24 luglio 2024 – Per l’imposta unica sulle scommesse il rapporto tra bookmaker e ricevitore costituisce una solidarietà dipendente verso il fisco

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20560 depositata il 24 luglio 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Imposta unica sulle scommesse - Art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 - Rapporto tra bookmaker e ricevitore - Solidarietà dipendente - Centro di trasmissione dati - Rigetto Rilevato che - l'Agenzia delle dogane e [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16914 depositata il 19 giugno 2024 – L’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa e integra un giudizio, di natura qualitativa, sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, produttiva del reddito soggetto a tassazione

L’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa e integra un giudizio, di natura qualitativa, sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, produttiva del reddito soggetto a tassazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21546 depositata il 31 luglio 2024 – Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024 – Qualora la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto

Qualora la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto

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