cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17051 depositata il 20 giugno 2024 – In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto, quali l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere

In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16955 depositata il 19 giugno 2024 – In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile 2024 – Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17531 depositata il 25 giugno 2024 – Costituisce violazione dell’art. 2909 cod. civ per aver ritenuto che facesse stato nei confronti della socia, la sentenza emessa nei confronti del socio in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata

Costituisce violazione dell'art. 2909 cod. civ per aver ritenuto che facesse stato nei confronti della socia, la sentenza emessa nei confronti del socio in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16961 depositata il 19 giugno 2024 – In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, C.P.C., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, C.P.C., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16941 depositata il 19 giugno 2024 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17031 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell’avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

Torna in cima