cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17625 depositata il 26 giugno 2024 – L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.L. opera automaticamente ,”ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo

L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.L. opera automaticamente ,"ipso iure", in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17595 depositata il 26 giugno 2024 – L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.L. opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge ed il limite di valore, riferito al singolo carico, si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione

L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.L. opera automaticamente, "ipso iure", in presenza dei presupposti di legge ed il limite di valore, riferito al singolo carico, si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17614 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17590 depositata il 26 giugno 2024 – L’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all’art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all'art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024 – Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17618 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore, che dispone l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore, che dispone l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17607 depositata il 26 giugno 2024 – Nell’accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame - e quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente - ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 13970 depositata il 20 maggio 2024 – La perdita di un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997

La perdita di un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997

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