COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 292 depositata il 6 settembre 2024 – Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

Il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 – In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 – L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica e deve essere idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione n. 7, sentenza n. 3034 depositata il 15 luglio 2024 – La norma di cui all’art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l’altro, del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e 10 quinqies

La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l’altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 5, sentenza n. 1882 depositata il 9 luglio 2024 – Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento … in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

Torna in cima