Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sezione n. 1, sentenza n. 319 depositata il 9 settembre 2024 – La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria
La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria