COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 – Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di risultati negativi di gestione, con il debito per ritenute alla fonte, operate dalle società di gestione e dagli altri soggetti qualificati sui proventi distribuiti ai partecipanti ad un fondo comune di investimento, non è condizionata all’indicazione del credito fiscale nei Modelli 770 relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in cui risulta utilizzabile per aver il fondo generato redditi imponibili

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 2, sentenza n. 2454 depositata il 23 settembre 2024 – L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 159 depositata il 12 settembre 2024 – Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sezione n. 10, sentenza n. 778 depositata il 12 settembre 2024 – È legittima la notifica eseguita a mezzo pec di un preavviso di fermo amministrativo contenuto in un file pdf, firmato in Pades

Affianco alla firma firma Cades (ptm) è legittima anche la firma digitale in formato Pades, che può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo "pdf"

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 8, sentenza n. 5321 depositata l’ 11 settembre 2024 – Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte

Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 17, sentenza n. 5526 depositata il 9 settembre 2024 – L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sezione n. 1, sentenza n. 319 depositata il 9 settembre 2024 – La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria

La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria

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