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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10953 depositata il 26 aprile 2023 – Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti

Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10780 depositata il 21 aprile 2023 – La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all'interno dell'accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 – INPS – Circolare n. 40 del 5 aprile 2023

INPS - Circolare n. 40 del 5 aprile 2023 Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 - Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9143 depositata il 31 marzo 2023 – In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l’obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l’eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria

In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l'obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria

Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere – INPS – Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023

INPS - Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere - Chiarimenti riguardanti la modalità [...]

Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022 – INPS – Messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023

INPS - Messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022 - Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF) - Indicazioni operative - Istruzioni contabili - Variazioni al [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 4253 depositata il 10 febbraio 2023 – Il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389 del 1989) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali

Il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389 del 1989) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3853 depositata il 8 febbraio 2023 – La facoltà di integrazione di cui al comma 5, della retribuzione base in godimento, si estende negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall’organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro

La facoltà di integrazione di cui al comma 5, della retribuzione base in godimento, si estende negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro

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