CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 4690 – Attività edile – Retribuzione virtuale – Obbligo contributivo – Assenza dal lavoro – Aspettativa per motivi personali e familiari – Accordi individuali
ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali"