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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23394 depositata il 30 agosto 2024 – La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato

La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22905 depositata il 19 agosto 2024 – L’esonero dall’obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)

L'esonero dall'obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza depositata n. 19987 il 19 luglio 2024 – La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

Settore edile: riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro per l’anno 2024 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 17 luglio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 17 luglio 2024 Settore edile: riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro per l'anno 2024 Con il Decreto direttoriale del 16 maggio 2024, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile è [...]

Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) – INPS – Circolare n. 82 del 17 luglio 2024

INPS - Circolare n. 82 del 17 luglio 2024 Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) - Indicazioni operative e istruzioni contabili SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del [...]

I premi e i contributi previdenziali – avendo natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge – sono equiparabili alle obbligazioni tributarie, per cui anche per i contributi si applica una deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 2506 quater, comma terzo, c.c.

I premi e i contributi previdenziali – avendo natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge – sono equiparabili alle obbligazioni tributarie, per cui anche per i contributi si applica una deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 2506 quater, comma terzo, c.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 17188 deposita il 21 giugno 2024 – In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

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