Dichiarazione fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2018, n. 31433 – La violazione formale è emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente

la violazione formale è emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva dei principi sopra ricordati, sancendone l'affrancazione dagli obblighi dichiarativi, è sul contribuente che, comunque, ricade l'onere di provare, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio, l'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega il diritto medesimo

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico – Risoluzione 05 dicembre 2018, n. 84/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 05 dicembre 2018, n. 84/E Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30742 – La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modi”‘, dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva

La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modi"', dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31061 – In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d’azienda l’opzione per la tassazione separata si configura, quindi, quale dichiarazione di volontà, c.d. opzione negoziale per un regime fiscale alternativo e, pertanto, non può essere regolata dalla pronunzia della Sezioni Unite n. 13378 del 7 giugno 2016 che, affermando l’emendabilità, attiene esclusivamente alle dichiarazioni di scienza e non, invece, alle opzioni negoziali errate od omesse

In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda l'opzione per la tassazione separata si configura, quindi, quale dichiarazione di volontà, c.d. opzione negoziale per un regime fiscale alternativo e, pertanto, non può essere regolata dalla pronunzia della Sezioni Unite n. 13378 del 7 giugno 2016 che, affermando l'emendabilità, attiene esclusivamente alle dichiarazioni di scienza e non, invece, alle opzioni negoziali errate od omesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30796 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A.

«In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30406 – In caso sia data in affitto, a tali scopi, solo una parte del terreno per i redditi dalla stessa derivanti troverà applicazione l’art. 67, lett. e, TUIR, con tassazione come redditi diversi, mentre, con riguardo alla rimanente porzione di terreno destinata a scopi agricoli, dovrà procedersi a separata indicazione nella dichiarazione dei redditi a titolo di reddito agrario ai sensi dell’art. 27 TUIR

In caso sia data in affitto, a tali scopi, solo una parte del terreno per i redditi dalla stessa derivanti troverà applicazione l'art. 67, lett. e, TUIR, con tassazione come redditi diversi, mentre, con riguardo alla rimanente porzione di terreno destinata a scopi agricoli, dovrà procedersi a separata indicazione nella dichiarazione dei redditi a titolo di reddito agrario ai sensi dell'art. 27 TUIR;

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