CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30400 – La ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo
la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 11 della I. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisce una plusvalenza, é successiva all'entrata in vigore della legge e, cioè, all'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. - nel caso di specie, è stata esclusa l'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, essendo la liquidazione del risarcimento intervenuta all'esito di un lungo contenzioso giudiziario