Dichiarazione fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30090 – In tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso

in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29980 – In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell’Ufficio trovano fondamento e disciplina nell’art. 41 del Dpr n. 600/73

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29980 Tributi - Accertamento - Riscossione - Dichiarazioni fiscali - Omessa presentazione - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Procedimento Fatti e ragioni della decisione La società Z. D. B. s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio fiscale aveva ripreso a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29755 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte Sezione 6 sentenza n. 1698 depositata il 25 ottobre 2018 – Il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/73

il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/73

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29305 – La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure – In tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti dall’art. 8

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure - In tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti dall'art. 8

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2018, n. 29083 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall’anagrafe tributaria risulti l’omessa presentazione della dichiarazione

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l'emissione di un avviso di rettifica ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29327 – Il contribuente che abbia omesso di indicare l’esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato ad opporsi alla pretesa dell’Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale, ancorché non indicata per mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi

il contribuente che abbia omesso di indicare l'esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato ad opporsi alla pretesa dell'Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale, ancorché non indicata per mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29319 – Costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, ai fini IVA per il recupero della detrazione l’Amministrazione ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione

in tema d'Iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

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