AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 novembre 2018, n. 78
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione ALFA è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro istituita ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dai seguenti soggetti: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ora Ministro per i beni culturali e le attività culturali, MIBAC), Regione BETA, Università degli Studi GAMMA, Fondazione DELTA, Fondazione Cassa di Risparmio GAMMA.
A tali soggetti si sono aggiunti successivamente, quali fondatori, la Città ZETA unitamente alla Città KAPPA e la Provincia THETA.
Secondo quanto risulta dall’articolo 1, comma 2, dello Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del predetto Codice con particolare riferimento all’art. 29 e nel rispetto del decreto del MIBAC 27 novembre 2001, n. 491 e della deliberazione del Consiglio Regionale.
La Fondazione si occupa dell’organizzazione delle seguenti attività: laboratorio per la conservazione dei beni culturali; laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; gestisce, inoltre, la Scuola per l’alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l’Università di GAMMA, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; organizza attività o corsi per la formazione e aggiornamento di figure professionali che svolgono attività complementari al restauro; promuove studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro; promuove lo sviluppo di imprese artigiane nel settore della conservazione dei beni culturali.
Il patrimonio della Fondazione consiste nei diritti d’uso (per 30 anni) sui beni mobili e immobili conferiti dal MIBAC e dalla Regione BETA. Trattasi del complesso della “Reggia di IOTA” costituito da tre edifici denominati CAPPA, LAMBDA e OMICRON.
Rispetto a tali immobili, la Fondazione si occupa anche della relativa manutenzione e restauro. Inoltre, gestisce una biblioteca specializzata in storia dell’arte archeologia e design, critica e museologia, diagnostica, storie e tecniche del restauro, con oltre 18.000 volumi e materiale multimediale e fotografico.
All’interno della struttura sono poi presenti:
– i seguenti fondi archivistici: “Fondo SIGMA” che raccoglie documentazione relativa al mondo del restauro, 500 volumi; “Fondo TAU” che contiene libri e documenti della storica “Galleria OMEGA”, 5.000 volumi;
– un archivio fotografico delle opere restaurate e un archivio restauri che raccoglie la documentazione delle attività di restauro eseguite dal 2006 a oggi.
La Fondazione, soggetta alla vigilanza del MIBAC, ai sensi del DM del 27 marzo 2015 è sostenuta con contributi pubblici in particolare provenienti dalla Regione BETA quale “istituzione culturale” in quanto realtà atta a promuovere e svolgere attività di ricerca e di elaborazione culturale fruibile mediante attività di diffusione culturale (convegni, mostre ecc.).
La Fondazione, inoltre, è inserita negli elenchi di cui al 5 per mille per le attività di tutela e valorizzazione dei bei culturali, sostegno di ONLUS, finanziamento alla ricerca scientifica e universitaria.
Ciò posto, l’istante chiede se l’attività istituzionale svolta dalla stessa possa essere ricompresa tra quelle finanziabili con erogazioni liberali agevolate in capo al donante con il c.d. Art-Bonus, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene di poter essere destinataria delle suddette erogazioni liberali “a sostegno” della propria attività in quanto reputa di poter essere considerata “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica” per i seguenti motivi: – è stata costituita ed è attualmente partecipata in maggioranza da soggetti pubblici; – opera senza fini di lucro assicurando la protezione e la conservazione dei beni culturali italiani ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; – svolge la propria attività prevalentemente tramite l’utilizzo di risorse pubbliche; -gestisce, si occupa della manutenzione del restauro e valorizza beni culturali di proprietà pubblica che gli sono stati concessi in affidamento; – è retta da organi sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori) nominati in maggioranza dallo Stato (MIBAC e MEF) o dalla Regione BETA; – risulta vigilata dal MIBAC ai sensi del DM 27 marzo 2015; – è riconosciuta dal MIBAC quale istituzione culturale in quanto realtà atta a promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale fruibile mediante attività di diffusione culturale;
-risulta iscritta negli elenchi del 5 per mille quale soggetto operante che tutela, promuove e valorizza i beni di interesse artistico e storico; – possiede e gestisce una biblioteca, come definita ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella quale sono catalogati e conservati, in modo organizzato, libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, dei quali viene assicurata la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio presso il pubblico. L’interpellante ha, altresì, precisato, in sede di presentazione di documentazione integrativa, che le erogazioni liberali in denaro eventualmente ricevute, e per le quali l’applicazione della disciplina dell’Art-Bonus comporterebbe la spettanza di un credito d’imposta in capo ai donanti, saranno utilizzate sia per interventi di sostegno allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente stesso sia – in minore misura – per le specifiche attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei tre edifici del complesso storico-culturale della predetta Reggia del quale ha ricevuto il diritto d’uso trentennale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Nel caso di specie, la Fondazione istante ritiene di poter essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica” e, conseguentemente, reputa di poter essere destinataria di erogazioni liberali che danno diritto all’Art-bonus dirette al “sostegno” della propria attività istituzionale.
Al riguardo, si ritiene, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali (MIBAC), che la Fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non possa essere considerata, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 secondo il quale “sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”.
Conseguentemente sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus solamente le erogazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.
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