AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 258

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

La Fondazione è stata costituita per volontà del Comune, suo attuale unico socio fondatore e nella stessa sono confluiti il patrimonio, le competenze e le attività precedentemente gestite dall’Istituzione Alfa, anch’essa costituita dal Comune e precedentemente gestita in forma “diretta” da parte dell’ente locale.

Nel perseguimento di un interesse generale e senza scopo di lucro, la Fondazione favorisce la più ampia diffusione della cultura cinematografica attraverso l’attività di conservazione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico, nonché la promozione della cultura cinematografica sul territorio, anche attraverso attività di carattere educativo e formativo.

La Fondazione evidenzia che la stessa persegue le proprie finalità istituzionali attraverso una pluralità di azioni, tra le quali – in base al decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017, contenente “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220” – rientra espressamente “l’acquisizione, conservazioni, catalogazione, restauro studio e ricerca”.

La Fondazione ha ottenuto, inoltre, il riconoscimento da parte della Regione che, nel quadro della legge regionale assegna alla medesima Fondazione un ruolo fondamentale nelle attività di ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio filmico e audiovisivo, in virtù dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinematografica nonché quale ente già individuato come istituto di deposito legale per i film iscritti nel pubblico registro cinematografico.

Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se possa essere ricompresa tra gli “istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” – come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – al fine di consentire ai privati, che effettuino donazioni a sostegno del Museo, di fruire del beneficio fiscale cosiddetto Art-bonus di cui al decreto-legge n. 31 maggio 2014, n. 83.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Fondazione ritiene di poter essere riconosciuta quale “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”. Conseguentemente, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere la Fondazione dovrebbero poter fruire del predetto beneficio fiscale.

Parere dell’agenzia delle entrate

Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” .

Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:

– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali.

In via preliminare, tale Ministero ha evidenziato che sono considerati “istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, secondo la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali di cui al citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, ove per «archivio» si intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.

In tale ambito possono trovare collocazione, pertanto, le attività svolte dalla Fondazione istante, dal momento che la “cineteca è un archivio specializzato nella raccolta, conservazione, studio e ricerca dei materiali audiovisivi, un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo”.

Con riferimento alla natura giuridica del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, si ritiene, in linea con la citata risoluzione n. 136/E del 2017, che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, richiesto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante, tenuto conto che, come sottolineato nel parere del suddetto Ministero, la stessa “è stata costituita per iniziativa del Comune, attuale socio fondatore unico che, in persona del Sindaco, nomina la maggioranza dei consiglieri di amministrazione e dei componenti del collegio dei revisori dei conti; la Fondazione è stata costituita con lo scopo dichiarato, nello statuto, di conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio ereditato dall’Istituzione Alfa e ad essa il Comune ha conferito le proprie collezioni archivistiche di materiale audiovisivo”.

Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus le erogazioni liberali in favore della predetta Fondazione destinate al sostegno delle sue attività relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.