AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 357 del 20 giugno 2023
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili costituenti il patrimonio di una fondazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione Istante (di seguito anche ‘‘Istante’’ o ‘‘Fondazione’’) è stata istituita nel 2004. La legge istitutiva ha assegnato alla Fondazione il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda raccolto dall’Ordine (il ”Patrimonio Culturale X”) ed ereditato dallo Stato repubblicano con il compito di assicurarne la salvaguardia.
Lo Statuto della Fondazione è stato approvato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 16 aprile 2018.
Come indicato nello Statuto, la Fondazione è qualificata quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e gestionale del quadro della legislazione vigente e, in particolare, nell’osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini statutari, programma sistematicamente interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione del proprio patrimonio, anche di rilevante entità economica e finanziaria e, più in generale, sviluppa la propria attività istituzionale, volta alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio, anche con la gestione museale dei propri siti e complessi monumentali e con la conservazione e gestione del rilevante patrimonio bibliotecario archivistico risalente nei secoli.
Ciò premesso, la Fondazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per chi effettua erogazioni liberali per il sostegno delle attività dalla stessa svolte, di fruire del credito d’imposta (cd. ”Art bonus”) di cui all’articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 e, in particolare, se:
gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sui beni costituenti patrimonio della Fondazione rientrano tra quelli che danno diritto all’agevolazione in parola;
la Fondazione rientra tra gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere la Fondazione, di fruire dell’Art bonus.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che sussistano i presupposti di spettanza del credito di imposta Art-Bonus sia con riferimento alle erogazioni liberali ricevute a sostegno delle opere di manutenzione, protezione e restauro dei beni inclusi nel proprio patrimonio, sia con riferimento alle erogazioni liberali ricevute a sostegno della propria attività.
A tal proposito ritiene che tutti i beni (mobili e immobili) ricompresi nel patrimonio della Fondazione siano qualificabili quali beni culturali pubblici rientrando nella nozione di ”beni culturali”, così come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e siano di ”appartenenza pubblica”, in quanto l’Istante si qualifica come ente di diritto pubblico non economico. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto «il patrimonio della Fondazione, in tutte le sue componenti, costituisce patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni di legge in materia di beni appartenenti allo Stato, e con particolare riguardo alla tutela culturale, ambientale, paesaggistica, nonché alla preservazione dei luoghi destinati al culto e alle attività pastorali».
L’Istante, richiamando quanto precisato con la risoluzione 7 novembre 2017, n. 136 ritiene soddisfatto il requisito dell’«appartenenza pubblica» atteso che la Fondazione:
è stata costituita per disposizione legislativa e prosegue nelle attività dell’Ordine X;
è ente di diritto pubblico non economico;
è dotata di organi, sia gestori sia di controllo, i cui componenti, per la grande maggioranza, sono di nomina pubblica, come si può evincere dallo Statuto;
è sottoposta alla vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare da parte di un Comitato di vigilanza, i cui membri sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell’Interno, dal Presidente della Regione e dall’Ordinario diocesano, e la cui relazione annuale viene inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari;
è soggetta al controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259;
è sottoposta, nello svolgimento delle proprie attività, a molteplici regole proprie della pubblica amministrazione quali, tra le altre, l’iscrizione all’IPA, la verifica dei pagamenti con agenzia per la riscossione, il rispetto dei regolamenti per le procedure di affidamento dei contratti pubblici;
ha quale scopo la conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale X, che, ai sensi dell’art. 4.3 dello Statuto, costituisce patrimonio pubblico;
conserva e gestisce complessi monumentali con rilevanza storica e artistica;
conserva e gestisce un archivio storico vincolato, a formazione plurisecolare, composto di documenti originali di elevatissimo interesse e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di ”appartenenza pubblica” (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Detto Ministero ha affermato che «la Fondazione è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico. L’ente, infatti, presenta i seguenti caratteri: risulta istituito per disposizione legislativa; è sottoposto al controllo della Corte dei Conti; è soggetto alla vigilanza di un comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Interno e dal Presidente della Regione. Inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica.
In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche e della finalità istituzionale dell’ente (valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio), la Fondazione rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004.
Ne risulta che sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione».
Sulla base del citato parere, si possono ritenere ammissibili all’agevolazione fiscale Art bonus i contributi a sostegno dell’attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione istante.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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