AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 270 del 31 marzo 2023
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede di un Ente istituito per iniziativa pubblica dello Stato italiano in qualità di legatario del defunto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione Istante rappresenta di essere una fondazione di diritto privato già eretta in ente morale nel 1917, iscritta al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura, che ne esercita la vigilanza.
La Fondazione è stata istituita per disposizione testamentaria del 14 aprile 1917, nella quale il de cuius aveva lasciato tutti i suoi beni in Italia allo Stato italiano, con la condizione che fossero conservati a beneficio degli studi, con carico allo Stato «di istituire perpetuamente […] un ente autonomo sotto il titolo Fondazione X». In sostanza, quindi, la Fondazione è stata istituita dallo Stato italiano, nella sua qualità di erede (legatario) del defunto e proprietario sia del Palazzo che dei rilevanti beni artistici in esso contenuti (oggi museo aperto al pubblico), e la sua funzione è quindi la conservazione, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato nel 1917.
Attualmente essendo da tempo deceduti i primi amministratori nominati in esecuzione delle disposizioni statutarie, l’intero Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, è nominato da una pubblica amministrazione, e precisamente dal Prefetto. Il Presidente del C.d.A. viene poi indicato dal Ministero della Cultura scegliendo uno fra tre soggetti indicati dalla Prefettura.
La Fondazione, per il suo equilibrio economico e per gli investimenti da effettuare, ha bisogno costantemente di sovvenzioni da parte di soggetti privati e ritiene di poter rientrare nell’ambito della normativa di cui al decreto legge del 31 maggio 2014, n. 83 e chiede conferma di tale interpretazione.
In particolare, la Fondazione intende attivare raccolte fondi sul portale ”Art bonus” al fine di sostenere i progetti necessari per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti.
Nello specifico le risorse saranno destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede del museo e dei beni d’arte in esso contenuti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene che le erogazioni liberali ricevute al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede del museo e dei beni d’arte in esso contenuti siano ammissibili al beneficio dell’Art bonus di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014.
In particolare, richiamando il contenuto della risoluzione 136/E del 2017, la Fondazione ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto in quanto possiede più di un requisito sufficiente a qualificarla come istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica. Nello specifico, essa:
è stata costituita dallo Stato italiano;
gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;
è soggetta alla c.d. ”’dominanza pubblica”’ in quanto tutti gli amministratori sono nominati dalla Pubblica Amministrazione, ed in particolare il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Prefetto, mentre il Ministero della Cultura designa, tra uno dei tre nominati, chi andrà a coprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
fruisce di contributi pubblici dalla Regione, dal Ministero della Cultura, dal Comune e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Detto Ministero ha affermato che, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, agli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede del museo e dei beni d’arte in esso contenuti, «come illustrato dall’istante in sede di interpello, la Fondazione è stata istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano in qualità di legatario del defunto, che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione delle costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione.
L’Ente, oltre ad essere stato costituito per iniziativa pubblica, presenta oggi uno specifico assetto di gestione, per cui il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato per l’intero dal Prefetto. Inoltre, il presidente del consiglio di amministrazione è indicato dal Ministro della Cultura in una terna di soggetti proposti dalla Prefettura.
La Fondazione, dunque, in ragione della presenza in concreto delle citate caratteristiche, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, ha natura sostanzialmente pubblicistica. Tale conclusione è suffragata dal concreto riscontro di una serie di indici sintomatici, come indicati nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017: costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici; maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti; finanziamento con risorse pubbliche; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i seguenti caratteri: costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
Pur in presenza dei richiamati caratteri, sintomatici della natura sostanzialmente pubblica dell’ente, è imprescindibile, altresì, l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 decreto legislativo n. 42 del 2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità al c.d. Art bonus, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.
In riferimento all’ente istante, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano nel 1917, non rilevano elementi ostativi alla riconduzione della fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 decreto legislativo n. 42 del 2004.
Ne risulta che, in ragione della coincidenza tra l’oggetto della Fondazione e il luogo della cultura di appartenenza pubblica, sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della fondazione e dei beni d’arte qui presenti».
Sulla base del citato parere, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della fondazione e dei beni d’arte qui presenti.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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