AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 414 del 3 agosto 2023
Credito di imposta Art–Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di manutenzione e restauro di un monumento
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel patrimonio immobiliare del Comune istante (di seguito ”Comune”, ”Ente” o ”Istante”) rientra il monumento denominato ”Fontana di X” (di seguito ”Fontana”). Tale monumento, soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, si trova in cattivo stato conservativo. Sono particolarmente evidenti, soprattutto a settentrione del complesso lapideo, macchie scure provocate da attacco biologico di licheni e muschi che si attivano in condizioni favorevoli quali alte percentuali di umidità relativa o periodi di piogge. La loro presenza, insieme agli inquinanti ambientali è fonte di degrado lento ma continuo di erosione e decoesione della matrice lapidea, in particolar quella arenaria.
Gli agenti atmosferici e, in particolare, le piogge dilavanti sono causa della lenta consunzione della pietra tenera, maggiormente osservabile nella parte alta del corpo, testa e busto, e di un degrado più microscopico di microfessurazioni e efflorescenze saline.
Attesa la necessità di un intervento di restauro completo ed accurato sulla scultura e il suo basamento e uno di tipo manutentivo sulla vasca della Fontana, l’Ente intende promuovere l’intervento stesso presso mecenati.
Considerato che i predetti contributi sono destinati a specifico sostegno dell’attività di manutenzione e restauro del monumento, l’Istante chiede se può fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che sotto il profilo soggettivo, i beni di sua proprietà possono validamente definirsi beni pubblici, stante la sua natura giuridica di ente pubblico.
Sotto il profilo oggettivo, la Fontana oggetto di intervento può validamente essere classificata quale ”bene culturale pubblico” in quanto:
– appartiene ad un Comune;
– presenta un interesse storico e artistico;
è soggetta a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 rubricato ”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
– rientra nella classificazione di bene culturale pubblico proprio ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 42 del 2004.
L’Istante evidenzia, inoltre, che l’Agenzia delle entrate con la risposta pubblicata il 3 ottobre 2018, n. 20, ammetteva la facoltà da parte di mecenati di beneficiare dell’Art Bonus proprio con riferimento ad un restauro di una fontana. Pertanto, ritiene che eventuali erogazioni liberali effettuate in suo favore per la realizzazione del progetto di restauro e manutenzione della Fontana possano essere ammesse al beneficio dell’Art Bonus.
A tal proposito, l’Ente specifica che in quanto destinatario delle erogazioni agevolabili, sarà vincolato all’utilizzo delle somme ricevute per la finalità esclusiva di restauro e manutenzione della Fontana e le erogazioni liberali dovranno avere quale causale del versamento l’esplicito riferimento all’intervento; dovrà produrre inoltre idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato in modo inequivocabile che trattasi di erogazione liberale per il restauro della Fontana, bene culturale pubblico, attestando, a consuntivo, sulla base di apposita documentazione probatoria, la corrispondenza degli importi effettivamente corrisposti per il restauro e le somme ricevute in donazione alle quali viene riconosciuto il beneficio fiscale dell’Art Bonus.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Detto Ministero ha affermato che, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno del progetto di restauro e manutenzione della Fontana «in forza del dato normativo, possono accedere al beneficio fiscale di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, soltanto le erogazioni liberali in denaro effettuate «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (…)».
Ne risulta che, in ragione delriscontro in concreto delrequisito dell’appartenenza pubblica del monumento, sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere le relative attività di manutenzione e restauro».
In riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali approntando un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali ricevute con finalità esclusiva di restauro e manutenzione della Fontana, a garanzia dei benefattori mecenati, si evidenzia che, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2014 (cfr. paragrafo 6), l’articolo 1, comma 5, della legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.
Sulla base del richiesto parere del Ministero della Cultura e delle suesposte considerazioni, si ritengono, pertanto, ammissibili all’Art bonus i contributi a sostegno dell’attività di manutenzione e restauro della Fontana da parte del Comune istante, nel rispetto delle illustrate valutazioni.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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