AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 262

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

La Fondazione Museo alfa (di seguito “Fondazione”) è stata costituita dall’Associazione Museo beta per la gestione dell’omonimo Museo, inaugurato nel 19xx ed ospitato nella cinquecentesca “Villa gamma”, bene culturale pubblico di proprietà del Comune.

In virtù di una convenzione stipulata nel 1996 con il Comune, lo spazio espositivo è stato concesso in uso alla Fondazione per la durata di 35 anni ed è stato previsto l’accollo da parte di quest’ultima delle spese per il restauro del bene in questione.

Il Museo contiene reperti legati alla progettazione, all’innovazione tecnologica, al design ed alla produzione e raccoglie documenti, macchinari e modelli di alto valore storico disponendo di un archivio di oltre 700 brevetti depositati.

In base al proprio Statuto, la Fondazione ha lo scopo di svolgere attività di studio e di ricerca, con “iniziative a sostegno di musei e biblioteche ed a tutela del patrimonio storico, artistico, librario, archeologico e monumentale”, promuovendo o realizzando la manutenzione, la protezione e il restauro di cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nonché “con attività di istruzione a mezzo di corsi, convegni, mostre e studi, in particolare rivolti al patrimonio culturale tecnico industriale del settore”.

Ciò posto, la Fondazione istante chiede di chiarire se le erogazioni liberali ricevute possano beneficiarie dell’agevolazione Art bonus di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 in quanto:

– specificatamente destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di “Villa gamma”;

– dirette al sostegno delle attività istituzionali dalla stessa svolte quale fondazione assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Fondazione ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione “art bonus” le erogazioni liberali destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di “Villa gamma”, in quanto riguardanti un “bene culturale pubblico” affidato in uso alla Fondazione.

L’istante ritiene, inoltre, che la natura giuridica di ente di diritto privato della Fondazione non sia ostativa all’accesso al beneficio in relazione alle attività dalla stessa svolte.

Parere dell’agenzia delle entrate

Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” .

Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:

– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac).

In via preliminare, il Ministero ha evidenziato che il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 ha espressamente previsto che tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, sono “inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi”.

Tale circostanza porta a ritenere che possano beneficiare dell’agevolazione Art bonus le erogazioni liberali destinate agli interventi di manutenzione, protezione e restauro di “Villa gamma” dal momento che la stessa è un bene culturale pubblico concesso in uso dall’ente proprietario comune alla Fondazione quale sede del Museo alfa.

Circa la seconda questione prospettata in merito all’ammissibilità del beneficio fiscale in presenza di erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fondazione, si rende necessario svolgere le seguenti considerazioni.

Come noto, le ipotesi di sostegno contenute nel citato articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 fanno riferimento, in particolare:

– agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica che, ai sensi del Codice dei beni culturali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali;

– alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, soggetti riconosciuti ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 e della legge 11 novembre 2003, n. 310, e agli altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo che abbiano i requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.

Fatte queste premesse, il Mibac ha ritenuto di evidenziare che, fermo restando che la Fondazione non rientra tra le Fondazioni lirico-sinfoniche ed i teatri di tradizione riconosciuti ai sensi delle sopracitate leggi n. 800/1967 e n. 310/2003, né tra i soggetti di cui al citato Decreto ministeriale del 2017, “non si rilevano elementi tali da soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica, in particolare, con riferimento alla costituzione della Fondazione, alla composizione e alla governance, nonché alla collezione museale ed al patrimonio archivistico, che non risultano di proprietà pubblica”.

Al riguardo, in linea con il parere reso dal suddetto Ministero, si ritiene che siano pertanto ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le sole erogazioni liberali destinate alla Fondazione Museo alfa finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile “Villa gamma” mentre non possono fruire del medesimo beneficio anche le erogazioni destinate al sostegno della stessa Fondazione.