AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 novembre 2018, n. 81
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-bonus -Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante è proprietario della chiesa Alfa, bene che a detta dell’istante rientra tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica che, come espressamente precisato negli atti parlamentari, ricomprende musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L’istante intende procedere al restauro dell’edificio monumentale sopra descritto e, pertanto, chiede di conoscere se le spese attinenti l’incarico per la progettazione dei lavori di restauro possano ricadere nell’ipotesi normativa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, che hanno istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-Bonus).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le spese riguardanti l’incarico per la progettazione dei lavori di restauro da eseguire nella predetta chiesa ricadono nelle agevolazioni previste dalla citata legge n. 83 del 2014 relativamente alle erogazioni liberali ricevute da terzi per il finanziamento di tali spese.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
In base al successivo comma 5 dell’articolo 1, inoltre, i “soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse (…) e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione”.
Con riferimento al caso di specie, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali.
Conformemente a tale parere, si ritiene che le erogazioni liberali di cui trattasi destinate al restauro dell’edificio monumentale sopra decritto sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell’istanza rientrano tra quelli espressamente previsti dal citato articolo 1 vale a dire “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici”.
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