DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3420 – In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della medesima norma configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5814 – L’infarto configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo ed il mancato espletamento di una consulenza medico-legale può costituire una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito

L'infarto configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo ed il mancato espletamento di una consulenza medico-legale può costituire una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5987 – Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l’eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis che non vale ad attribuirgli la qualità di parte

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis che non vale ad attribuirgli la qualità di parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5984 – L’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell’ente, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore e insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114 – In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione

In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5819 – Allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell’effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa tanto l’identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, quanto la qualificazione giuridica di quest’ultima

Allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa tanto l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, quanto la qualificazione giuridica di quest'ultima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5419 – Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di “fondamento”, dovendosi, altresì, indicare puntualmente le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", dovendosi, altresì, indicare puntualmente le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa

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