CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5984 – L’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell’ente, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore e insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.