CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5984
Pensione di vecchiaia – Indebita percezione del supplemento – Condizioni di irripetibilità dell’indebito previdenziale
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.5.2016, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato M. L. tenuta a rifondere all’INPS la somma di € 11.659,72 a titolo di indebita percezione del supplemento sulla pensione di vecchiaia di cui ella è titolare;
che avverso tale pronuncia M. L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su un motivo;
che M. L. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80, r.d. n. 1422/1924, per come modificato dall’art. 52, l. n. 88/1989, e dell’art. 13, l. n. 412/1991, nonché dell’art. 69, comma 3, l. n. 153/1969, per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPS avesse avuto conoscenza solo in data 19.10.2009 del verbale ispettivo che riqualificava come lavoro dipendente il lavoro autonomo da lei svolto in epoca successiva al pensionamento ed altresì che fosse ripetibile l’indebito maturato dal 1°.4.2006 al 19.10.2009, ancorché l’INPS avesse inoltrato la relativa richiesta ben oltre il termine annuale di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, cit.;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse ripetibile l’indebito maturato successivamente al momento in cui era gli stato comunicato il verbale ispettivo recante la riqualificazione come lavoro dipendente del lavoro autonomo svolto dalla ricorrente principale successivamente al pensionamento;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l’INPS aveva appreso dell’indebita percezione del supplemento di pensione corrisposto all’odierna ricorrente principale per l’attività lavorativa asseritamente autonoma svolta dopo il pensionamento solo a seguito della comunicazione del verbale ispettivo con cui l’Ispettorato del Lavoro aveva provveduto a riqualificare tale attività come lavoro dipendente, hanno rilevato come la data di effettiva conoscenza di tale verbale andasse individuata – “in difetto di ulteriori prove certe” – dal “timbro postale di arrivo apposto su quest’ultimo e recante la data del 19.10.2009” (così la sentenza impugnata, pag. 3), ritenendo pertanto che l’Istituto non potesse ripetere soltanto ciò che era maturato da tale data in poi;
che, tenuto conto di quanto sopra, il motivo di censura è manifestamente inammissibile nella parte in cui pretende di sovvertire l’accertamento compiuto dai giudici territoriali in ordine alla data di ricezione del verbale cit. sulla base di un fatto (l’avvenuto invio all’INPS del verbale medesimo nel maggio 2007 a mezzo raccomandata: cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) dedotto oltre la prima udienza di comparizione delle parti in primo grado (e precisamente con le note autorizzate, poi richiamate nell’atto di appello: ibid.), non essendo alle parti consentito di allegare nuovi fatti oltre tale udienza (Cass. S.U. n. 761 del 2002 e innumerevoli succ. conf.);
che, ad abundantiam, deve comunque negarsi che il fatto in questione sia “decisivo” nel senso richiesto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che dall’avvenuta spedizione di una raccomandata si può desumere soltanto una presunzione in ordine al suo arrivo al destinatario (così da ult. Cass. n. 511 del 2019) e, trattandosi di mera praesumptio hominis, deve escludersi che la sola mancata valutazione di tale elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo (così da ult. Cass. n. 22366 del 2021);
che, ciò posto, il motivo è inoltre infondato nella parte in cui invoca l’applicazione dell’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 (a norma del quale “l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), avendo per contro i giudici di merito accertato positivamente che l’indebito è scaturito per avere la ricorrente “concorso a determinare la situazione apparente e la omissione contributiva nella corretta a.g.o. dei lavoratori dipendenti” (così la sentenza impugnata, pag. 3) e risultando pertanto ormai incontrovertibile la piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme liquidate in eccesso rispetto al dovuto;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso incidentale va premesso che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991, l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell’ente, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore e insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.;
che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente ben può ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l’ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l’Ispettorato del lavoro;
che, avendo pertanto errato la Corte territoriale nell’escludere la ripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente principale in data posteriore al 19.10.2009, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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