DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2617 depositata il 4 febbraio 2025 – In presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

In presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3043 depositata il 6 febbraio 2025 – In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3495 depositata l’ 11 febbraio 2025 – La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2621 depositata il 4 febbraio 2025 – Pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

Pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2652 depositata il 4 febbraio 2025 – La valutazione delle prove rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori rispetto ad altri, purché la motivazione sia logicamente congrua e priva di vizi di legittimità. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo che sia evidenziata una violazione dei principi regolatori del giusto processo o una mancanza assoluta di motivazione

La valutazione delle prove rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori rispetto ad altri, purché la motivazione sia logicamente congrua e priva di vizi di legittimità. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo che sia evidenziata una violazione dei principi regolatori del giusto processo o una mancanza assoluta di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3642 depositata il 12 febbraio 2025 – Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395 n. 3, c.p.c., è necessario che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte, che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare (…) che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3, c.p.c., è necessario che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte, che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare (…) che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3563 depositata il 12 febbraio 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2616 depositata il 4 febbraio 2025 – Il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

Il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

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