CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3465 depositata l’ 11 febbraio 2025 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti un sindacato in ordine alla motivazione di merito, senza censurare tale statuizione d’inammissibilità: invero, su quest’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato
E' inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti un sindacato in ordine alla motivazione di merito, senza censurare tale statuizione d’inammissibilità: invero, su quest’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato