DIRITTO PROCESSUALE

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza n. 13599 depositata il 16 maggio 2024 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1328 depositata il 20 gennaio 2025 – Il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio

Il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025 – I messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

I messaggi "whatsapp" e gli ''sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1099 depositata il 16 gennaio 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

I messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025, intervenendo in tema contratto d'opera e prova del quantum, ha ribadito il principio, in tema di prova, secondo cui "in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2096 depositata il 29 gennaio 2025 – I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione

I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31658 depositata il 9 dicembre 2024 – L’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito

L’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31578 depositata il 9 dicembre 2024 – E’ escluso che la domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all’invalidità civile ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità, non potendo in contrario invocarsi il disposto di cui all’art. 149 att. c.p.c., che – limitandosi a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria – circoscrive la rilevanza di tali aggravamenti sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l’originaria domanda amministrativa

E' escluso che la domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all’invalidità civile ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità, non potendo in contrario invocarsi il disposto di cui all’art. 149 att. c.p.c., che – limitandosi a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria – circoscrive la rilevanza di tali aggravamenti sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l’originaria domanda amministrativa

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