DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30729 depositata il 29 novembre 2024 – Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30555 depositata il 27 novembre 2024 – Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica

Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30715 depositata il 29 novembre 2024 – Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30576 depositata il 27 novembre 2024 – La “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30701 depositata il 29 novembre 2024 – In tema di computo dei termini lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto

In tema di computo dei termini lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31242 depositata il 6 dicembre 2024 – In ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell’integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico è strettamente connessa alla determinazione del petitum sostanziale giacché, se è  fatta valere   la responsabilità contrattuale  dell’ente datore di lavoro,  la cognizione  della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

In ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico è strettamente connessa alla determinazione del petitum sostanziale giacché, se è  fatta valere   la responsabilità contrattuale  dell'ente datore di lavoro,  la cognizione  della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30616 depositata il 28 novembre 2024 – La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado

La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado

La richiesta di di risarcimento danni per la lesione dell’integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente deve essere avanzata al giudice amministrativo se intende far valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario se viene dedotta la responsabilità extracontrattuale

La richiesta di di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente deve essere avanzata al giudice amministrativo se intende far valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario se viene dedotta la responsabilità extracontrattuale

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