DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume – sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume - sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29751 depositata il 19 novembre 2024 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29943 depositata il 20 novembre 2024 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29400 depositata il 14 novembre 2024 – Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28817 depositata l’ 8 novembre 2024 – Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo

Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28671 depositata il 7 novembre 2024 – L’art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che a seguito di un ricorso amministrativo con la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, mentre a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre

L'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che a seguito di un ricorso amministrativo con la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, mentre a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28289 depositata il 4 novembre 2024 – Nel rito del lavoro l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell’articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi

Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi

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