CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27357 depositata il 22 ottobre 2024 – La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (nella specie è stata ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d’appello
La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (nella specie è stata ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d'appello