CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13236 depositata il 15 maggio 2023 – Non può esser denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., allorché il giudice abbia attribuito ad alcune prove maggiore forza persuasiva che ad altre o abbia errato nel concludere che la parte ha ottemperato all’onere della prova sancito dalla legge. In tal caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, oggi censurabile in cassazione nei ristretti limiti definiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.