CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31475 depositata il 13 novembre 2023
Lavoro – Inadempimento contrattuale – Assistente di volo – Contratto full time a tempo indeterminato – Giudizio di inidoneità permanentemente al lavoro – Diritto ad essere preferito per le assunzioni – Accordo sindacale sulle stabilizzazioni – Nessuna interferenza tra le due discipline – Operazioni di diversa natura – Onere della prova – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza n. 38/2020, in riforma della pronuncia di prime cure del Tribunale di Tempio Pausania, ha respinto la domanda di inadempimento contrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, proposta da F.P.S. nei confronti di M. spa (oggi A. spa) e A.F. spa (oggi A.I. spa in liquidazione).
2. Il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, con contratto full time a tempo indeterminato, alle dipendenze dapprima di M. spa e successivamente di A.F. spa con mansioni di assistente di volo; che nell’ottobre 2010 era stato giudicato permanentemente inidoneo al volo dall’Istituto medico-legale di Milano; di avere prontamente offerto la propria disponibilità ad essere assunto dalla Compagnia per lo svolgimento di mansioni differenti; di non essere stato riassunto nonostante la datrice di lavoro avesse provveduto, nel periodo immediatamente successivo al suo licenziamento, all’assunzione di personale di terra da adibire al call center ed avesse ricollocato a terra numerosi colleghi assistenti di volo; che tale condotta rappresentava un inadempimento alla disciplina prevista dal CCL M. 2002 ed E..
3. I giudici di secondo grado hanno evidenziato che: a) la prova testimoniale dedotta dalle società, da cui erano state dichiarate erroneamente decadute, comunque non era rilevante; b) erano divenute definitive le statuizioni circa la legittimità del recesso datoriale per sopravvenuta inidoneità fisica assoluta allo svolgimento, da parte del S., delle mansioni di assistente di volo nonché sulla esclusione della disciplina normativa del CCL M.; c) dalla lettura dei verbali di accordo sindacale del 23.3.2009 e del 15.3.2010 emergeva l’operazione di stabilizzazione di sessanta dipendenti M. nell’attività di call center; d) quando venne concluso il secondo accordo il S. era un lavoratore subordinato a tempo indeterminato atteso che la causa della inidoneità permanente e specifica allo svolgimento di assistente di volo fu accertata il 12.10.2010; e) alla data della risoluzione del rapporto del S. del 26.10.2010 i sessanta dipendenti di prossima stabilizzazione non erano da considerarsi neo assunti; f) non poteva, quindi, avere valore la volontà manifestata dal S. successivamente alla apertura della procedura di mobilità e di licenziamento collettivo; g) non era stata né allegata né dimostrata l’esistenza di accordi successivi al 31.10.2010 per l’ulteriore stabilizzazione del personale di talché non risultava provato alcun inadempimento contrattuale della società datrice di lavoro.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione F. S. affidato a tre motivi.
5. A. spa e A.I. spa in liquidazione hanno resistito con un unico controricorso.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’opzione da lui svolta di essere riassunto, ex art. 7 CCL E. subito dopo l’accertamento della inidoneità al volo: in particolare, deduce di avere inviato una raccomandata a.r. in data 14.10.2010 con la quale reiterava una precedente istanza orale circa una possibilità di reinserimento con altre mansioni nel gruppo M.:
circostanze, queste, allegate nei due gradi di merito e smentite dalla statuizione dei giudici di appello secondo i quali la richiesta di essere riassunto sarebbe stata svolta dopo l’apertura della procedura di licenziamento collettivo e successivamente alla stabilizzazione dei lavoratori a termine di cui agli accordi sindacali del 2009 e del 2010.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 del CCL E. in connessione con gli accordi sindacali del 23.3.2009 e del 15.3.2010, anche in violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., perché erroneamente la Corte territoriale non aveva valutato che le parti stipulanti i suddetti accordi avevano fatto riferimento alla stabilizzazione di personale in forza a termine (punto 1), mentre per il futuro, intendevano avere riguardo ad altre assunzioni che avrebbero dovuto essere effettuate tra coloro che avevano precedentemente operato a termine in azienda fino al 30.10.2010 e, quindi, anche a quelle relative al periodo successivo alla data di opzione operata dal S., di talché sarebbe stato operante il quarto comma dell’art. 7 del CCL E. in virtù del quale l’assistente di volo dichiarato inidoneo al servizio aveva diritto, per un periodo di due anni, ad essere preferito per le assunzioni di personale di terra in considerazione delle conoscenze professionali dallo stesso possedute.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione dell’art. 2697 cc in relazione alla prova che l’assunzione dei lavoratori in virtù dei richiamati accordi sindacali fosse avvenuta anteriormente all’opzione del S.; si lamenta, inoltre, l’ulteriore omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che le assunzioni effettuate da M. per il personale di terra, settore call center, erano avvenute certamente fino all’anno 2011 inoltrato, come risultava dal documento riguardante la comunicazione di chiusura della procedura di mobilità del 2016, dichiarato però inammissibile dalla Corte di merito.
5. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
6. E’ preliminare valutare le doglianze circa la lamentata violazione dell’art. 7 CCL E. in connessione con gli accordi sindacali del 23 marzo 2009 e del 15 marzo 2009.
7. L’art. 7 n. 4 del CCL E. recita: […] <L’inidoneità permanente e specifica dichiarata dall’Istituto Medico Legale determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. In tali circostanze l’assistente di volo ha diritto, per un periodo di due anni, ad essere preferito per le assunzioni tra il personale di terra in considerazione delle conoscenze professionali dallo stesso possedute>.
8. Nell’accordo sindacale, siglato il 23 marzo 2009 dall’Azienda e dalle organizzazioni Filt-CGIL e Uiltrasporti, si legge: < […] 1. L’azienda si impegna a stabilizzare il personale attualmente impiegato a tempo determinato con la seguente scaletta temporale: – 25 persone nell’anno 2009 suddivise in 24 persone dall’1.4.2009, 1 persona dall’1.5.2009; 2. Le parti si impegnano a realizzare un incontro entro il mese di settembre 2009 al fine di confermare l’impegno ad assumere il restante personale con il seguente schema: – 25 persone nell’anno 2010 (in date e scaglioni da stabilire comunque entro giugno 2010); – 10 persone entro l’anno 2011 (in date e scaglioni da stabilire comunque entro giugno 2011); 3. Le prime 60 persone sono quelle che hanno maturato il maggior numero di mesi lavorati tra quelle assunte a tempo determinato […]>.
9. Nell’accordo del 15 marzo 2010, viene precisato che: “[…] le stabilizzazioni previste dal su richiamato accordo, 25 entro il giugno 2010 e 10 entro il giugno 2011, saranno tutte effettuate entro il 31 ottobre 2010 e riguarderanno il personale compreso negli allegati elenchi forniti dall’azienda il 23 marzo 2009 […]”.
10. Orbene, in primo luogo va esclusa ogni possibilità di conflitto o di contrasto tra la disposizione del contratto collettivo e quelle degli accordi sindacali in quanto operanti su piani diversi: l’art. 7 citato sul diritto all’assunzione, per i due anni successivi, del lavoratore dichiarato inidoneo al lavoro; gli accordi sindacali, invece, sulla stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato.
11. Non vi è alcuna interferenza, pertanto, tra le due discipline perché riguardanti ambiti applicativi differenti.
12. In secondo luogo, deve convenirsi con la plausibile e argomentata lettura, operata dalla Corte territoriale, degli accordi in esame i quali, esaminati nel loro complesso, erano finalizzati esclusivamente a regolare la unitaria operazione di stabilizzazione di sessanta dipendenti M. nell’attività di call-center e non di stabilizzare i lavoratori di cui al punto 1) dell’accordo del 2009 e di prevedere, invece, l’assunzione del personale di cui al punto 2) del medesimo accordo.
13. Nella specie, infatti, il giudice di merito ha ricostruito la comune intenzione delle parti senza, appunto, limitarsi alla interpretazione letterale (pure giustamente presa in considerazione) ma in parte affiancando ad essa sia la valutazione del comportamento complessivo delle parti medesime sia l’interpretazione “complessiva” delle previsioni contrattuali nel loro contesto (le une per mezzo delle altre).
14. A fronte di questo normativamente corretto percorso esegetico il ricorrente si limita a contrapporre un risultato ermeneutico diverso da quello al quale è pervenuto il giudice di primo grado e fondato sulla asserita chiarezza ed univocità del testo letterale, che di per sé determinerebbe altresì la violazione dei canoni di interpretazione del contratto.
15. L’interpretazione dei giudici di seconde cure è, invece, plausibile in quanto fondato su due elementi fondamentali dell’esegesi rappresentati dal fatto che il secondo accordo si limitava a modificare unicamente il termine finale entro cui completare il programma delle stabilizzazioni e che il personale interessato (già impiegato a termine) era comunque quello compreso negli allegati elenchi forniti dall’azienda il 23.3.2009, così fugando il dubbio che si trattava di due distinte operazioni di diversa natura (stabilizzazione (punto 1) e nuove assunzioni (punto 2).
16. Ciò acclarato, il primo motivo si palesa, conseguentemente inammissibile per due ragioni: la tematica della opzione e della sua valutazione è stata esaminata dalla Corte territoriale e ciò esclude la ipotizzabilità di un “omesso fatto” ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione; in ogni caso, non vertendosi, per quanto sopra detto, in una ipotesi di nuove assunzioni, l’asserito omesso fatto non risulta decisivo in quanto si esulava dall’ambito operativo dell’art. 7 CCL E..
17. Analogamente il terzo motivo non è meritevole di accoglimento.
18. Infondata è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).
19. Sotto questo profilo, va sottolineato che alcun fatto storico è stato omesso dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto non provato un inadempimento contrattuale della società, in ordine alla avvenuta assunzione di personale di terra, settore call center, fino all’anno 2011 inoltrato, atteso che i documenti prodotti solo in appello, su tale problematica, erano stati dichiarati inammissibili e, quindi, irrilevanti ai fini del decidere.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
21. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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