DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32139 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32145 depositata il 12 dicembre 2024 – Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi

Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31625 depositata il 9 dicembre 2024 – Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse

Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31961 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

L'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32147 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30720 depositata il 29 novembre 2024 – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l’altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l'altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30735 depositata il 29 novembre 2024 – L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

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